Ricorso  nell'interesse  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del  Consiglio
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
(C.F.      80224030587),      Fax       06/965l4000       e       PEC
ags.rm2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domicilia ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Provincia autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del  suo
Presidente pro tempore; 
    Avverso gli articoli 20, comma 2 e 21, commi 3  e  4  della legge
pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 6  agosto  2013,  recante  «Norme  in
materia  di  artigianato,  industria,  procedimento   amministrativo,
promozione  delle   attivita'   economiche,   trasporti,   commercio,
formazione   professionale,   esercizi   pubblici,   aree    sciabili
attrezzate,  guide  alpine   -   guide   sciatori,   rifugi   alpini,
amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche'
agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze  in  materia
di radiodiffusione». 
    Con la legge indicata  in  epigrafe,  la  Provincia  Autonoma  di
Bolzano ha dettato  «Norme  in  materia  di  artigianato,  industria,
procedimento amministrativo, promozione delle  attivita'  economiche,
trasporti, commercio, formazione  professionale,  esercizi  pubblici,
aree sciabili attrezzate,  guide  alpine  -  guide  sciatori,  rifugi
alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone
nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e  provvidenze  in
materia di radiodiffusione». Ritiene la Presidenza del Consiglio  dei
Ministri che essa presenti profili di incostituzionalita'  ed  ecceda
quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni
contenute nell'articolo 20, comma 2 e nell'articolo 21, commi 3 e  4,
delle quali si propone l'impugnativa ai sensi dell'art. 127, comma 1,
della Costituzione, per i motivi di seguito specificati. 
    1. L'articolo 20 detta norme in materia di  infrastrutture  delle
comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, prevedendo, al comma  2,
il quale sostituisce i  commi 1  e  2  dell'articolo  8  della  legge
provinciale n. 6/2002, la concessione di  contributi  alle  emittenti
radiotelevisive nonche'  ai  portali  informativi  online  «con  sede
legale  e  redazione   principale   ed   operativa   nel   territorio
provinciale». 
    Anche se la norma rinvia ad una successiva  delibera  di  Giuntai
l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei
contributi, essa e' gia' di per se' lesiva  del  diritto  dell'unione
europea, in quanto il requisito della sede legale nella Provincia  di
Bolzano e' discriminatorio, finendo per avvantaggiare le emittenti ed
i portali informativi di Bolzano e provincia rispetto a quelli aventi
sede legale in altre province o negli altri  Stati  membri,  che  non
potrebbero beneficiare dei contributi se non trasferendo  la  propria
sede legale nella provincia di Bolzano. 
    Tale misura viola il principio  della  liberta'  di  stabilimento
previsto dall'articolo  49  del  TFUE,  che  prevede  il  diritto  di
svolgere un'attivita' autonoma, di gestire un'impresa o di costituire
una societa' in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste
da quest'ultimo per i propri cittadini. Il Trattato assicura  che  il
diritto di stabilimento possa  essere  esercitato  non  solo  in  via
primaria, ossia  stabilendo  o  trasferendo  interamente  l'attivita'
economica in uno Stato membro diverso da quello di origine, ma  anche
in  via  secondaria,  ossia  svolgendo  l'attivita'   economica   nel
territorio di un altro Stato membro  aprendo  filiali,  succursali  o
sedi secondarie, continuando tuttavia a svolgere la propria attivita'
economica nel Paese di origine e senza per tale ragione dover  subire
discriminazioni rispetto alle societa' del Paese di stabilimento. 
    Pertanto, la disposizione, ponendosi in contrasto con il  diritto
dell'Unione  europea,  viola   l'articolo   117,   comma   1,   della
Costituzione. 
    2. L'articolo 21, comma 3, prevede poi la copertura  degli  oneri
derivanti  dall'articolo   20   della   stessa   legge   provinciale,
riguardanti  le  infrastrutture  delle  comunicazioni  con   impianti
ricetrasmittenti,  quantificati  in  un  milione  di  euro,  mediante
riduzione per  equivalente  importo  della  spesa  autorizzata  sull'
unita' previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla
legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche. Al
riguardo, premesso che l'u.p.b. 27203 citata, relativa  al  Fondo  di
riserva per spese impreviste, non risulta indicata  nella  tabella  A
richiamata, la  copertura  finanziaria  risulta  inidonea,  dato  che
l'utilizzo  del  Fondo  di  riserva  non  costituisce  modalita'   di
copertura finanziaria, e cio' ai sensi dell' articolo 17 della  legge
n. 196/2009, che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria
delle leggi, esclude la possibilita' di ricorrere a Fondi di riserva.
Pertanto, la disposizione in esame, ponendosi  in  contrasto  con  la
normativa statale di riferimento, viola l'articolo 81, quarto  comma,
della Costituzione. 
    3. Lo stesso articolo 21 al comma 4 prevede che la spesa a carico
dei  successivi  esercizi  finanziari   sia   stabilita   con   legge
finanziaria. 
    A tale riguardo si precisa che il rinvio dell'individuazione  dei
mezzi di copertura ad una successive legge finanziaria e'  consentito
solo per spese continuative o ricorrenti (sentenza di codesta  Ece.ma
Corte  costituzionale  n.  26/2013),  fattispecie  nella  quale   non
rientrano gli interventi previsti nei commi l, 2 e 3  dell'  articolo
21 citato. 
    Pertanto, anche la disposizione in esame si pone in contrasto con
l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in  quanta  comporta
nuove o  maggiori  spese  senza  indicare  espressamente  le  risorse
necessarie  per  farvi  fronte  relativamente   ad   ogni   esercizio
interessato. 
    Alla luce  delle  considerazioni  esposte  le  norme  provinciali
contenute nell'articolo 20, commi 2 e 21, commi 3 e 4 della legge  in
epigrafe eccedono dalle  competenze  provinciali  riconosciute  dallo
Statuto speciale di autonomia, ponendosi in contrasto con i  principi
dell'Unione Europea, della Costituzione italiana  e  con  il  dettato
normativo nazionale, configurando quindi la violazione  dell'articolo
117 della Costituzione.