Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), Fax 06/965l4000 e PEC ags.rm2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente pro tempore; Avverso gli articoli 20, comma 2 e 21, commi 3 e 4 della legge pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 6 agosto 2013, recante «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione». Con la legge indicata in epigrafe, la Provincia Autonoma di Bolzano ha dettato «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione». Ritiene la Presidenza del Consiglio dei Ministri che essa presenti profili di incostituzionalita' ed ecceda quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 2 e nell'articolo 21, commi 3 e 4, delle quali si propone l'impugnativa ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per i motivi di seguito specificati. 1. L'articolo 20 detta norme in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, prevedendo, al comma 2, il quale sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6/2002, la concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive nonche' ai portali informativi online «con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale». Anche se la norma rinvia ad una successiva delibera di Giuntai l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi, essa e' gia' di per se' lesiva del diritto dell'unione europea, in quanto il requisito della sede legale nella Provincia di Bolzano e' discriminatorio, finendo per avvantaggiare le emittenti ed i portali informativi di Bolzano e provincia rispetto a quelli aventi sede legale in altre province o negli altri Stati membri, che non potrebbero beneficiare dei contributi se non trasferendo la propria sede legale nella provincia di Bolzano. Tale misura viola il principio della liberta' di stabilimento previsto dall'articolo 49 del TFUE, che prevede il diritto di svolgere un'attivita' autonoma, di gestire un'impresa o di costituire una societa' in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste da quest'ultimo per i propri cittadini. Il Trattato assicura che il diritto di stabilimento possa essere esercitato non solo in via primaria, ossia stabilendo o trasferendo interamente l'attivita' economica in uno Stato membro diverso da quello di origine, ma anche in via secondaria, ossia svolgendo l'attivita' economica nel territorio di un altro Stato membro aprendo filiali, succursali o sedi secondarie, continuando tuttavia a svolgere la propria attivita' economica nel Paese di origine e senza per tale ragione dover subire discriminazioni rispetto alle societa' del Paese di stabilimento. Pertanto, la disposizione, ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione europea, viola l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. 2. L'articolo 21, comma 3, prevede poi la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 20 della stessa legge provinciale, riguardanti le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, quantificati in un milione di euro, mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull' unita' previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche. Al riguardo, premesso che l'u.p.b. 27203 citata, relativa al Fondo di riserva per spese impreviste, non risulta indicata nella tabella A richiamata, la copertura finanziaria risulta inidonea, dato che l'utilizzo del Fondo di riserva non costituisce modalita' di copertura finanziaria, e cio' ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 196/2009, che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria delle leggi, esclude la possibilita' di ricorrere a Fondi di riserva. Pertanto, la disposizione in esame, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. 3. Lo stesso articolo 21 al comma 4 prevede che la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari sia stabilita con legge finanziaria. A tale riguardo si precisa che il rinvio dell'individuazione dei mezzi di copertura ad una successive legge finanziaria e' consentito solo per spese continuative o ricorrenti (sentenza di codesta Ece.ma Corte costituzionale n. 26/2013), fattispecie nella quale non rientrano gli interventi previsti nei commi l, 2 e 3 dell' articolo 21 citato. Pertanto, anche la disposizione in esame si pone in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanta comporta nuove o maggiori spese senza indicare espressamente le risorse necessarie per farvi fronte relativamente ad ogni esercizio interessato. Alla luce delle considerazioni esposte le norme provinciali contenute nell'articolo 20, commi 2 e 21, commi 3 e 4 della legge in epigrafe eccedono dalle competenze provinciali riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, ponendosi in contrasto con i principi dell'Unione Europea, della Costituzione italiana e con il dettato normativo nazionale, configurando quindi la violazione dell'articolo 117 della Costituzione.